La sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale e pari al 100% dell’imposta corrispondente agli importi non documentati e, comunque, non inferiore a 516,00 €; inoltre è prevista una sanzione accessoria applicabile quando sono state commesse tre distinte violazioni (non necessariamente in temi diversi) con la quale l’autorità competente può disporre la sospenzione della licenza o dell’ autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodi compreso tra tre giorni e un mese (nel caso in cui la somma dei corrispettivi non documentati dovessere ecceder i 50.000,00 € trova applicazione la misura “aggravata” che prevede la sospensione per un periodo compreso tra un mese e sei mesi).
E’ espressamente previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo.
L’ufficio competente a disporre il provvedimento di sospensione (da notificare a pena di decadenza entro sei mesi dalla contestazione della terza violazione) è la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il territorio, il relazione al domicilio fiscale del contribuente; Il compito di darne esecuzione e verificarne l’effettivo adempimento è, invece, affidato all’Agenzia delle Entrate oppure alla Guardia di Finanza.
L’omessa installazione del Misuratore Fiscale è punita con la sanzione da 1.032,00 € a 4.131,00 €, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.
La mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione del misuratore è invece punita con la sanzione da € 258,00 a 2.065,00 €,sempreché non vi siano omesse annotazioni nell’apposito registro sostitutivo del misuratore non funzionante; qualora infatti sia stata omessa la registrazione dei corrispettivi è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione di scontrino fiscale
Le sanzioni previste per la la mancata esecuzione della verificazione periodica dei termini previsi, ovvero l’ ‘utilizzo di un registratore di cassa senzail bollino verde o con i termini scaduti, sono equiparate a quelle previste per la mancata emissione dello scontino fiscale.